venerdì 9 dicembre 2011

Le 6 regole d'oro per vendere su eBay Annunci



Con circa 3 milioni di visitatori unici mensili eBay Annunci è una realtà molto importante, con un grande e travolgente successo, che insidia da vicino il traffico su eBay Classico pari a circa 4,5 milioni di visitatori unici mensili. Per molte  piccole attività, privati che vogliono vendere qualcosa di loro, il mercato degli annunci è il luogo principale in cui collocare le loro inserzioni. Inserzione gratuita, nessuna commissione finale, visibilità locale, sono degli elementi che interessano anche venditori professionali ed aziende che vogliono testare alcuni prodotti.

Ecco una serie di consigli per usare al meglio eBay annunci

1 – Metti sempre il tuo numero di telefono
E’ vero che puoi ricevere email e comunicare con queste. Ma se pensi ad eBay Annunci come ad un giornale locale di annunci, capirai che la funzione del telefono può essere molto utile per rendere facile la comunicazione al possibile acquirente.
2 – Preparati a ricevere offerte.
La gente ama a contrattare. Per questo motivo non essere troppo rigido con i tuoi prezzi di vendita e sii disponibile alla trattativa.
3 – Descrizione chiara e concisa.
Una chiara descrizione, concisa ed onesta, eviterà gli acquirenti delusi. Non dimenticare che sulla base della tua descrizione avviene la vendita.
4 –  Devi essere flessibile con gli orari.
Gestire un negozio online, anche un negozio su eBay, permette di fissare alcune regole, come gli orari in cui rispondere alle email ed i giorni delle spedizioni. I compratori su eBay annunci possono essere diversi e cercano informazioni in altri orari: la sera ed il fine settimana possono essere dei buoni  momenti. Se sei disponibile al contatto, puoi ottenere buoni risultati.
5 –  Cancella l’annuncio non appena venduto il prodotto.
Ebay Annunci ti permette di listare i tuoi prodotti per 60 giorni, non ha un pannello di controllo come ebay Classico, è più semplice di gestione, permette vendite multiple, ma devi essere un po’ presente e controllare la situazione. Per mettere in vendita un prodotto su eBay annunci si impiegano due minuti, ma come ogni attività va seguita.
6 –  Prevedi una consegna diretta se vendi cose ingombranti.
Calcola che la clientela che si avvicina a questo strumento è soprattutto locale. Accordati per la consegna, per il ritiro. Gestisci queste funzioni come delle opportunità per sviluppare contatti.

Ebay annunci non sostituisce il marketplace ed i negozi eBay, ma se ben usato ed integrato nella propria attività, è un ottimo strumento, molto valido ed efficace.





giovedì 8 dicembre 2011

La nuova tendeza dell'E-commerce si chiama F-commerce



Lo shopping sociale non è mai stato così popolare come lo è oggi, con moltissime aziende e consumatori che vogliono saltare sul carro e-commerce di Facebook.
In realtà, Facebook e-commerce è diventato così popolare che ha raccolto il proprio nome di “F-Commerce”.

Alcuni dati interessanti:
Più di 3,78 miliardi di dollari in valore di merce che è stato inserito nelle vetrine Facebook costruite nel 2010.
Nel 2010 Oltre 7.600.000 prodotti sono stati inviati su Facebook. Un aumento del 60% a partire dal 2009, in cui sono stati inviati 4,6 milioni di prodotti.
Nel 2010 ci sono stati circa 53.000 diverse categorie di prodotti e 28 industrie contabilizzate nelle vetrine Facebook.
Secondo lo studio l’abbigliamento è l’industria più popolare, con 62.106 prodotti inviati. Tuttavia, “casa e Giardino” è stato il top del settore in dollari, con 7.970 mila dollari.
Queste statistiche mettono in chiaro che F-Commerce è sicuramente un settore in piena espansione, ed è solo in crescita.
L’anno scorso, i commercianti al dettaglio hanno iniziato a capire l’importanza di saltare sul carro del social shopping. Dal 2008, quando sono state introdotte le Application Store, moltissimi commercianti si sono rivolti a web agency per essere aiutati a sfruttare l’enorme pubblico a loro disposizione su Facebook.
Per quelli di voi che non hanno familiarità con la spesa sociale, F-Commerce e negozi storefront Facebook, controllare l’immagine del negozio dove in sostanza, gli utenti sono in grado di navigare memorizzare gli elementi, come, condividere o aggiungerli alla loro lista dei desideri direttamente da Facebook. Se vogliono acquistare un oggetto, fanno clic e sono diretti ad acquistare sul sito o direttamente sulla pagina Facebook tramite PayPal o altri sistemi di pagamento.
Naturalmente sono grandi vetrine Facebook per le aziende, dà loro una presa supplementare perche i loro clienti diffondano la parola su prodotti che sono interessati ad acquistare. È grande per i consumatori. Se sto pensando di comprare qualcosa (diciamo, una bella giacca per il mio cane), posso spedire l’oggetto sulla mia lista dei desideri e condividerla con i miei amici di Facebook per chiedere loro che cosa pensano prima di decidere di fare il mio acquisto.






L’aspetto sociale di F-Commerce è certamente grande per tutti gli interessati.
Cosa ne pensi di F-Commerce e della crescita del commercio sociale?

mercoledì 7 dicembre 2011

Amazon sbarca in Italia e mette radici



Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) è una compagnia di commercio elettronico statunitense con sede a Seattle, nello stato di Washington. È stata tra le prime grandi compagnie a vendere merci su Internet ed una delle aziende simbolo della bolla speculativa riguardante Internet alla fine degli anni Novanta. Dopo che la bolla scoppiò Amazon affrontò un certo scetticismo nei confronti del suo modello di business ma il 2003 fu l'anno in cui raggiunse per la prima volta un guadagno su base annua. Amazon possiede anche Alexa Internet, A9.com, e Internet Movie Database (IMDb).

Fondata con il nome di Cadabra.com da Jeff Bezos nel 1994 e lanciata nel 1995, Amazon.com iniziò come libreria online, sebbene presto allargò la gamma dei prodotti venduti a DVD, CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, abbigliamento, mobilio, cibo, giocattoli e altro ancora. Amazon ha creato poi altri siti in Canada, Regno Unito, Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna, Cina e Giappone e spedisce i suoi prodotti in tutto il mondo.

Il 18 novembre del 2010 è iniziata l'attività di Amazon in Italia. Il 1º febbraio 2011 Jeff Bezos, amministratore e fondatore di Amazon, ha annunciato che dall'apertura del sito in Italia vi sono stati 4 milioni di utenti unici e un volume di prodotti offerti di un milione. Nel 2011 Amazon ha aperto a Castel San Giovanni ( Emilia Romagna) il suo primo centro di distribuzione in Italia


 Alcune curiosità:

  • Il primo libro venduto da Amazon fu Fluid Concepts & Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought di Douglas Hofstadter. Era il 15 luglio 1995.
  • Nelle sottosezioni del sito di Amazon.com ci sono URL che sono riferimenti al Rio delle Amazzoni e al Brasile:
    • obidos (il vecchio motore per il rendering di pagina) viene da Óbidos, il punto d'incontro di alcuni affluenti del Rio delle Amazzoni;
    • várzea è la parola portoghese usata per definire una foresta allagata dopo un grande temporale;
    • gp sta per Gurupa (il sistema di rendering di pagina che ha sostituito Obidos alla fine del 2006), una regione brasiliana vicino all'estuario del Rio delle Amazzoni.
  • Bezos cambiò il nome della società da "cadabra.com" a "amazon.com" perché il primo assomigliava troppo alla parola "cadaver". E in più un nome che iniziasse per "A" era meglio perché sarebbe comparso ai primi posti di ogni lista in ordine alfabetico.
  • Il vicepresidente di Amazon è un italiano: Diego Piacentini.



Lovendoperte Alessandria inaugurerà il suo nuovo store proprio su Amazon i primi dell'anno nuovo.
Vi terrò informati.

martedì 6 dicembre 2011

Nuove regole e nuove tariffe eBay


Come da tempo preannunciato, dal 9 settembre eBay Italia ha introdotto le nuove modifiche alle tariffe e alle regole di inserzione per gli oggetti in vendita.
L’elenco dei cambiamenti, visibile al seguente link:

Tariffe di eBay e fatture

evidenzia innanzi tutto la volontà di eBay di spostare la parte più significativa dei costi di vendita di un oggetto sulla piattaforma dalla tariffa d'inserzione iniziale alla commissione sul valore finale, così da rendere più onerose le aste per gli ebayers solo se l'oggetto viene effettivamente venduto.
Una motivazione indubbiamente di rilevo ma che, unita ad un’analisi delle altre modifiche al regolamento introdotte, non sembra incontrare il consenso della community, destando nella stessa non poche perplessità sotto innumerevoli punti di vista.

La critica che accomuna la maggior parte degli utenti, infatti, riguarderebbe proprio l’aumento consistente che hanno subito le tariffe, sia di inserzione che sul prezzo di vendita finale, nonché i costi delle opzioni aggiuntive per dare più visibilità e rilevanza agli oggetti.

Mutamenti significativi ci sarebbero per quei venditori professionali che hanno i loro negozi su eBay e che, probabilmente, dal commercio on-line traggono parti più o meno rilevanti dei loro guadagni. Proprio questi ultimi risulterebbero maggiormente svantaggiati dal ricarico sui costi di inserzione, sul prezzo di vendita finale, gestione dell’account e spese di spedizione, trovandosi così di fronte ad un bivio: mantenere gli stessi prezzi, a discapito di un ricavo ancor più esiguo, oppure far ricadere gli aumenti sul prezzo dell’oggetto, quindi sull’acquirente, con il rischio di essere meno competitivi rispetto agli altri?
Generalizzata è comunque la sensazione che tutto ciò probabilmente porterà comunque ad una diminuzione del numero di transazioni con conseguente danno per tutti: utenti e società.

Altro aspetto negativo denunciato sul forum del portale d’aste riguarda la modifica delle regole per le inserzioni “Compralo Subito” di 30 giorni o senza scadenza. I costi di queste inserzioni risultano essere notevolmente aumentati, quasi triplicati; inoltre le nuove regole stabiliscono l’impossibilità, per gli utenti che non hanno negozi su eBay, di poter utilizzare le inserzioni “Compralo Subito” della durata di 30 giorni e le inserzioni senza scadenza, pagando praticamente le tariffe ogni 10 gg. (come qualcuno rileva), con il “sospetto” -sottolineato in particolare da un ebayer- che a ciò sia sottesa la volontà di eBay di eliminare tutti “i piccoli che creano soltanto un dispendio di energie (fatturazione gestione account etc. ergo personale, ergo soldi in uscita)” e tenere “solo i grandi che garantiscono introiti consistenti con un piccolo sforzo amministrativo”.

La questione peraltro si intreccia con le nuove regole stabilite per i negozi registrati, in merito al mantenimento del loro status di “Plus” e “Premium”, laddove si enuncia che tra i criteri necessari per restare in tali categorie vi sia il “Mettere in vendita oggetti in inserzioni multiple in formato Compralo Subito di lunga durata”, quasi ad “imporre” la scelta dell’asta a 30 giorni, che risulta essere la più costosa per gli utenti ma la più redditizia per eBay.

Non solo. I titolari dei suddetti negozi avranno d’ora in poi inoltre la preoccupazione di dover mantenere una media di 4.4 di "star rating system" (la valutazione dettagliata con stelline per intenderci) per non essere degradati a negozio di rango inferiore. Con la consequenziale applicazione delle relative tariffe, più alte di quelle di un negozio di livello superiore. Sebbene da molti proprio questa media sia considerata eccessiva la cosa che più spaventa è il fatto che la stessa sarebbe rimessa al giudizio insindacabile degli acquirenti, i quali, come qualcuno insinua, da oggi “oltre che minacciare con il feed negativo possono minacciare anche con le stelline”.

Dulcis in fundo, il costo d’iscrizione dei nuovi negozi “Base” e “Plus” è aumentato e la cifra lievita se si considera la necessità per chi gestisce questi ultimi, insieme ai “Premium”, di dover collegare l’account ad un conto PayPal (con le ulteriori spese che esso comporta) e di doverlo accettare tra i metodi di pagamento utilizzati per gli oggetti a prezzo fisso, ossia i già esosi “Compralo Subito” citati in precedenza.
Se a ciò si aggiunge il “suggerimento” di offrire la spedizione gratuita per aumentare la rilevanza delle inserzioni multiple e C.S. (ulteriori costi ascritti ai venditori) il quadro è completo.

Che dire quindi?
In questa mobilitazione generale tra critiche, perplessità, dubbi e minacce da parte di alcuni iscritti di spostarsi entro breve su altri portali concorrenti, un dato parrebbe certo e ormai chiaro a tutti: sembrerebbe essere venuta meno forse l’essenza stessa di eBay, il motivo del suo strepitoso successo, l’essere “un posto dove potevi trovare di tutto, nuovo o usato, a prezzi più bassi che nei negozi.
Che sia l’inizio del declino o l’alba di una ristrutturazione che ancor più successo darà al sistema delle aste solo il futuro potrà dircelo. Ai posteri l’ardua sentenza.




 

lunedì 5 dicembre 2011

Aziende nell'era della turbolenza digitale

 

 "L'economia sta entrando in una nuova epoca di normalità che ha un nome preciso: turbolenza, un ciclo economico caratterizzato non da una curva ma da una sequenza continua di scosse».
Così Philip Kotler, uno dei primi sei personaggi più influenti nel mondo del business, ha approcciato la numerosa platea presente al recente convegno “La pubblicità è servita”, organizzato al Mip-Politecnico di Milano.
E ha distillato le sue ricette, anticipando i contenuti dl suo ultimo libro ”Chaotics”, che in Italia e nelle librerie da settembre.
La questione posta sul tappeto dai promotori del convegno riguarda un tema che da almeno un decennio, più o meno dall'avvento di Internet e della globalizzazione, tiene sulla corda il sistema delle imprese: come affrontare i cambiamenti e le discontinuità per ricostruire nuovi paradigmi nelle diverse aree di attività. E non c'è dubbio che il marketing e la comunicazione abbiano i nervi più scoperti da questo punto di vista.
Secondo Philip Kotler, le ragioni della turbolenza vanno ricercate nella globalizzazione e nell'era digitale. La prima significa l’interconnessione stretta tra i mercati ed è la principale responsabile della riduzione del costo dei prodotti. L'era digitale ha invece come risultato un rafforzamento del potere del consumatore, che pone le imprese nella necessità non solo di essere trasparenti, ma di elevare la qualità dei propri prodotti, con la possibilità di coinvolgere i consumatori nella loro co-creazione. Dice Philip Kotler: «Le aziende devono aprirsi alle domande e alla discussione con i consumatori e, sebbene non si tratti di eliminare i vecchi strumenti di marketing come le promozioni, bisogna puntare di più sulla conversazione, perché i consumatori vogliono dire alle aziende come rendere migliori i prodotti».
Ma come affrontare la recessione e la turbolenza? Philip Kotler individua quattro diverse strategie in funzione del tipo di azienda.
Se è forte finanziariamente e sul mercato, acquisire i concorrenti deboli o i loro asset e accentuare le spese di marketing.
Se invece l'azienda è forte finanziariamente, ma debole sul mercato, la strategia dovrebbe orientarsi nel rafforzare il marketing e acquisire brand strategici.
Se al contrario è debole finanziariamente ma forte sul mercato, è necessario rinegoziare con i fornitori e migliorare i processi.
Infine, se l'azienda è debole in entrambi i settori…non ci sono speranze.
Ancora, secondo Philip Kotler sono tre i tipi di azioni che occorre considerare.
Primo, gestire il presente. «Bisogna decidere che cosa fare ora nell'emergenza della recessione, come ridurre prodotti, segmenti, clienti non profittevoli. Ma prima di fare ciò è necessario chiedersi quale sarà l'impatto di queste azioni nei successivi quattro anni».
Secondo, dimenticare selettivamente il passato, vale a dire lavorare su nuovi prodotti e cogliere le opportunità. Terzo, creare le condizioni per il futuro.
Certamente ci sono aggiustamenti di comportamento da parte dei consumatori, che si spostano, per esempio verso prodotti più economici, mettendo da un lato in difficoltà le grandi marche, ma offrendo peraltro più opportunità alle private labelo ai sub-brand dei grandi marchi. E contemporaneamente anche le aziende si trovano ad affrontare degli aggiustamenti: riduzione della produzione, taglio degli investimenti, sospensione dello sviluppo dei prodotti.
Ma il suggerimento di Philip Kotler è preciso: «non affrontate la turbolenza con panico, non tagliate del 20% tutti i costi indiscriminatamente, ma selezionate con cura le aree di intervento».
I casi di successo sono sotto gli occhi di tutti, come l'azione di razionalizzazione compiuta da P&G o McDonalds, che di fronte alle difficoltà hanno scelto la strada del continuo miglioramento come alternativa al continuo decadimento: locali rinnovati, innovazione nei menu, apertura alle lezioni provenienti dalle attività internazionali.
Per mettere a punto risposte strategiche, non tattiche, quindi, occorre monitorare i cambiamenti della volontà e dei valori dei consumatori, esaminare le debolezze dei concorrenti locali, decidere in quali mercati aumentare le proprie quote.
E per il marketing i compiti principali riguardano un inventario completo delle attività e dei costi di marketing, eliminare i segmenti non profittevoli e cancellare i prodotti basso vendenti e i distributori deboli, riposizionare i prezzi, spostarsi su un media mix più efficiente, compresi i social network, focalizzarsi di più sui clienti esistenti e meno sull'attrazione di nuovi clienti e costruire una forte relazione con quelli ad elevato potenziale.



Il budget essenziale di marketing dovrà essere rivolto a raggiungere i consumatori chiave, a cambiare le caratteristiche dei prodotti e a spiegare perché continuare ad acquistare i propri prodotti e per le promozioni, visto che ognuno è alla ricerca del buon affare. Così anche l'advertising continuerà a essere pagante, ma ad alcune condizioni: in presenza di un brand di valore, per il lancio di un sub-brand, per un’offerta particolarmente invitante, la presenza di un prodotto di dimostrato valore.
In sostanza, il messaggio di Kotler è indirizzato a dare delle chiavi di interpretazione per costruire sistemi sostenibili di business che aiutino ad affrontare la nuova normalità della turbolenza.
Il primo sistema è quello definito “early morning”: identificare i segnali deboli consentirà di conoscere le cose in anticipo. Mettere poi a punto la pianificazione di scenari: «È qualcosa di diverso dal business plan. Si tratta» dice Philip Kotler «dell'abilità a immaginare 2 o 3 scenari, esattamente come fanno i militari, per capire che cosa potrebbe accadere e con quali conseguenze sulla vostra attività». Infine, un budget flessibile che consenta di sapere quali costi tagliare del 20% improvvisamente in ciascun dipartimento dell'azienda e, al contrario, che cosa ciascun dipartimento potrebbe fare con il 20% di risorse in più.
E, citando il Dalai Lama, conclude: «I tempi facili sono un nemico, perché ci spingono a dormire. Le avversità sono nostro amico. Ci tengono svegli".




Ciao e buon business.

domenica 4 dicembre 2011

Ecommerce: Il diritto di recesso dalla parte del venditore



In base al Decreto Legislativo n.185 del 22 maggio 1999 in attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrente:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi informativi del fornitore, di cui all' articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi del fornitore, di cui all' articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa ( nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all' articolo 4, il termine per l' esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto; se l'informativa viene data entro 3 mesi, il termine di recesso torna a essere di 10 gg. dal momento del ricevimento dell'informativa.).
Tale diritto consiste nella facoltà di restituzione del bene acquistato al fornitore senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, e nel conseguente rimborso del prezzo di acquisto, ma non delle spese di trasporto poichè le spese di restituzione sono a carico del consumatore. È la possibilità quindi per il consumatore di ripensarci, di recedere dagli obblighi sottoscritti nel contratto di compravendita, è un diritto irrinunciabile ed è quindi sempre esercitabile tranne che nei casi specificati dalla legge. Per esercitare il diritto, il consumatore deve inviare entro i termini di legge una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno (farè fede il timbro postale).

ECCEZIONI AL DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria attività professionale. Sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende ed inoltre i contratti di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata con l'accordo del consumatore prima della scadenza del termine di 10g.
Il diritto di recesso non si applica inoltre alle seguenti categorie di prodotti:
  1. audiovisivi o supporti software informatici sigillati aperti dal consumatore;
  2. giornali, periodici e riviste.
  3. di scommesse o lotterie.
  4. di beni confezionati su misura.
OBBLIGHI PERIL FORNITORE
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il fornitore deve provvedere affinché il consumatore riceva in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, ed osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, le seguenti informazioni (art.3) :
  1. identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
  2. caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  3. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
  4. spese di consegna;
  5. modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  6. esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
  7. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  8. costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  9. durata della validità dell'offerta e del prezzo;
  10. durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Il fornitore inoltre deve inviare al consumatore conferma, per iscritto o, su altro supporto duraturo a disposizione del consumatore ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, prima od al momento della esecuzione del contratto,inoltre entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni (art4):
  1. un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
  2. l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
  3. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
Le disposizioni di cui al presente articolo (art.4) non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Ai fini di una maggiore comprensione del decreto importante chiarire cosa questo intenda per :
  1. CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
  2. CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
  3. FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
  4. TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I del diritto stesso;
  5. OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica, pubblica o provata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza. 

Ecommerce: Il diritto di recesso dalla parte del cliente


Il diritto di "ripensarci"
In base al Decreto Legislativo n.185 del 22 maggio 1999 in attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrente:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi informativi del fornitore, di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi del fornitore, di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa ( nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
se l'informativa viene data entro 3 mesi, il termine di recesso torna a essere di 10 gg. dal momento del ricevimento dell'informativa.).
Tale diritto consiste nella facoltà di restituzione del bene acquistato al fornitore senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, e nel conseguente rimborso del prezzo di acquisto, non delle spese di trasporto poiché le spese di restituzione sono a carico del consumatore. È la possibilità quindi per il consumatore di ripensarci, di recedere dagli obblighi sottoscritti nel contratto di compravendita, è un diritto irrinunciabile ed è quindi sempre esercitabile tranne che nei casi specificati dalla legge. Per esercitare il diritto, il consumatore deve inviare entro i termini di legge comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

ECCEZIONI AL DIRITTO DI RECESSO.
Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria attività professionale. Sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende ed inoltre i contratti di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata con l'accordo del consumatore prima della scadenza del termine di 10g.
Il diritto di recesso non si applica inoltre alle seguenti categorie di prodotti:
  1. audiovisivi o supporti software informatici sigillati aperti dal consumatore;
  2. giornali, periodici e riviste.
  3. di scommesse o lotterie.
  4. di beni confezionati su misura.
OBBLIGHI PER IL CONSUMATORE
Il consumatore è tenuto a comunicare al fornitore l'intenzione di avvalersi del diritto di recesso, con una raccomandata con ricevuta di ritorno, o anche via fax o con un telegramma facendo seguire però entro 48 ore la raccomandata A.R. È necessario quindi prima, comunicare l'intenzione di recedere e poi, entro 10 giorni, rispedire la merce a spese del consumatore, per posta o per corriere. Inoltre il consumatore deve, come condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso, conservare la sostanziale integrità della merce da restituire.


DIRITTI DEL CONSUMATORE
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata le seguenti informazioni (art.3) :

  1. identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
  2. caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  3. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
  4. spese di consegna;
  5. modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  6. esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
  7. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  8. costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  9. durata della validità dell'offerta e del prezzo;
  10. durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Il consumatore inoltre deve ricevere conferma, per iscritto o, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, prima od al momento della esecuzione del contratto, inoltre entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni(art4):

  1. un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
  2. l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
  3. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
Le disposizioni di cui al presente articolo (art.4) non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Ai fini di una maggiore comprensione del decreto è importante chiarire cosa questo intenda per :

  1. CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
  2. CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
  3. FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
  4. TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
  5. OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica, pubblica o provata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.