domenica 4 dicembre 2011

Ecommerce: Il diritto di recesso dalla parte del venditore



In base al Decreto Legislativo n.185 del 22 maggio 1999 in attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrente:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi informativi del fornitore, di cui all' articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi del fornitore, di cui all' articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa ( nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all' articolo 4, il termine per l' esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto; se l'informativa viene data entro 3 mesi, il termine di recesso torna a essere di 10 gg. dal momento del ricevimento dell'informativa.).
Tale diritto consiste nella facoltà di restituzione del bene acquistato al fornitore senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, e nel conseguente rimborso del prezzo di acquisto, ma non delle spese di trasporto poichè le spese di restituzione sono a carico del consumatore. È la possibilità quindi per il consumatore di ripensarci, di recedere dagli obblighi sottoscritti nel contratto di compravendita, è un diritto irrinunciabile ed è quindi sempre esercitabile tranne che nei casi specificati dalla legge. Per esercitare il diritto, il consumatore deve inviare entro i termini di legge una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno (farè fede il timbro postale).

ECCEZIONI AL DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria attività professionale. Sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende ed inoltre i contratti di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata con l'accordo del consumatore prima della scadenza del termine di 10g.
Il diritto di recesso non si applica inoltre alle seguenti categorie di prodotti:
  1. audiovisivi o supporti software informatici sigillati aperti dal consumatore;
  2. giornali, periodici e riviste.
  3. di scommesse o lotterie.
  4. di beni confezionati su misura.
OBBLIGHI PERIL FORNITORE
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il fornitore deve provvedere affinché il consumatore riceva in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, ed osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, le seguenti informazioni (art.3) :
  1. identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
  2. caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  3. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
  4. spese di consegna;
  5. modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  6. esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
  7. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  8. costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  9. durata della validità dell'offerta e del prezzo;
  10. durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Il fornitore inoltre deve inviare al consumatore conferma, per iscritto o, su altro supporto duraturo a disposizione del consumatore ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, prima od al momento della esecuzione del contratto,inoltre entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni (art4):
  1. un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
  2. l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
  3. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
Le disposizioni di cui al presente articolo (art.4) non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Ai fini di una maggiore comprensione del decreto importante chiarire cosa questo intenda per :
  1. CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
  2. CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
  3. FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
  4. TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I del diritto stesso;
  5. OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica, pubblica o provata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza. 

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