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domenica 4 dicembre 2011

Ecommerce: Il diritto di recesso dalla parte del venditore



In base al Decreto Legislativo n.185 del 22 maggio 1999 in attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrente:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi informativi del fornitore, di cui all' articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi del fornitore, di cui all' articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa ( nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all' articolo 4, il termine per l' esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto; se l'informativa viene data entro 3 mesi, il termine di recesso torna a essere di 10 gg. dal momento del ricevimento dell'informativa.).
Tale diritto consiste nella facoltà di restituzione del bene acquistato al fornitore senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, e nel conseguente rimborso del prezzo di acquisto, ma non delle spese di trasporto poichè le spese di restituzione sono a carico del consumatore. È la possibilità quindi per il consumatore di ripensarci, di recedere dagli obblighi sottoscritti nel contratto di compravendita, è un diritto irrinunciabile ed è quindi sempre esercitabile tranne che nei casi specificati dalla legge. Per esercitare il diritto, il consumatore deve inviare entro i termini di legge una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno (farè fede il timbro postale).

ECCEZIONI AL DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria attività professionale. Sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende ed inoltre i contratti di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata con l'accordo del consumatore prima della scadenza del termine di 10g.
Il diritto di recesso non si applica inoltre alle seguenti categorie di prodotti:
  1. audiovisivi o supporti software informatici sigillati aperti dal consumatore;
  2. giornali, periodici e riviste.
  3. di scommesse o lotterie.
  4. di beni confezionati su misura.
OBBLIGHI PERIL FORNITORE
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il fornitore deve provvedere affinché il consumatore riceva in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, ed osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, le seguenti informazioni (art.3) :
  1. identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
  2. caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  3. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
  4. spese di consegna;
  5. modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  6. esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
  7. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  8. costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  9. durata della validità dell'offerta e del prezzo;
  10. durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Il fornitore inoltre deve inviare al consumatore conferma, per iscritto o, su altro supporto duraturo a disposizione del consumatore ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, prima od al momento della esecuzione del contratto,inoltre entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni (art4):
  1. un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
  2. l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
  3. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
Le disposizioni di cui al presente articolo (art.4) non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Ai fini di una maggiore comprensione del decreto importante chiarire cosa questo intenda per :
  1. CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
  2. CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
  3. FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
  4. TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I del diritto stesso;
  5. OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica, pubblica o provata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza. 

Ecommerce: Il diritto di recesso dalla parte del cliente


Il diritto di "ripensarci"
In base al Decreto Legislativo n.185 del 22 maggio 1999 in attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrente:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi informativi del fornitore, di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi del fornitore, di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa ( nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
se l'informativa viene data entro 3 mesi, il termine di recesso torna a essere di 10 gg. dal momento del ricevimento dell'informativa.).
Tale diritto consiste nella facoltà di restituzione del bene acquistato al fornitore senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, e nel conseguente rimborso del prezzo di acquisto, non delle spese di trasporto poiché le spese di restituzione sono a carico del consumatore. È la possibilità quindi per il consumatore di ripensarci, di recedere dagli obblighi sottoscritti nel contratto di compravendita, è un diritto irrinunciabile ed è quindi sempre esercitabile tranne che nei casi specificati dalla legge. Per esercitare il diritto, il consumatore deve inviare entro i termini di legge comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

ECCEZIONI AL DIRITTO DI RECESSO.
Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria attività professionale. Sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende ed inoltre i contratti di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata con l'accordo del consumatore prima della scadenza del termine di 10g.
Il diritto di recesso non si applica inoltre alle seguenti categorie di prodotti:
  1. audiovisivi o supporti software informatici sigillati aperti dal consumatore;
  2. giornali, periodici e riviste.
  3. di scommesse o lotterie.
  4. di beni confezionati su misura.
OBBLIGHI PER IL CONSUMATORE
Il consumatore è tenuto a comunicare al fornitore l'intenzione di avvalersi del diritto di recesso, con una raccomandata con ricevuta di ritorno, o anche via fax o con un telegramma facendo seguire però entro 48 ore la raccomandata A.R. È necessario quindi prima, comunicare l'intenzione di recedere e poi, entro 10 giorni, rispedire la merce a spese del consumatore, per posta o per corriere. Inoltre il consumatore deve, come condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso, conservare la sostanziale integrità della merce da restituire.


DIRITTI DEL CONSUMATORE
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata le seguenti informazioni (art.3) :

  1. identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
  2. caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  3. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
  4. spese di consegna;
  5. modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  6. esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
  7. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  8. costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  9. durata della validità dell'offerta e del prezzo;
  10. durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Il consumatore inoltre deve ricevere conferma, per iscritto o, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, prima od al momento della esecuzione del contratto, inoltre entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni(art4):

  1. un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
  2. l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
  3. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
Le disposizioni di cui al presente articolo (art.4) non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Ai fini di una maggiore comprensione del decreto è importante chiarire cosa questo intenda per :

  1. CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
  2. CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
  3. FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
  4. TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
  5. OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica, pubblica o provata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.


domenica 27 novembre 2011

In arrivo nuove normative per il commercio elettronico



È di qualche giorno fa la notizia che la commissione Mercato interno del Parlamento europeo ha approvato una serie di emendamenti alla proposta di Direttiva sui diritti dei consumatori del Consiglio e della Commissione europea.
L’iniziativa legislativa, attualmente in fase di gestazione, si pone l’ambizioso obiettivo di modificare e far confluire in un unico testo normativo le principali direttive UE in materia di diritti dei consumatori e più precisamente quelle relative ai contratti a distanza, ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali, alle clausole abusive ed infine alle garanzie dei beni di consumo.

Secondo l’Unione europea, il diverso modo in cui gli Stati membri hanno attuato tali Direttive nei rispettivi ordinamenti ha portato alla creazione di un quadro normativo assolutamente disomogeneo, in cui le regole relative ai contratti conclusi con i consumatori cambiano da Paese a Paese.
Secondo quanto si legge nella Relazione alla proposta, il diverso atteggiarsi delle discipline sulla tutela dei consumatori costituisce un ostacolo al commercio transfrontaliero cui la nuova Direttiva mira a porre rimedio attraverso l’indicazione di regole certe, valide per tutta l’Unione europea.

Al riguardo, non sono poche le norme destinate ad avere un notevole impatto sul commercio elettronico.
Vediamo in breve cosa potrebbe cambiare qualora la Direttiva fosse approvata nella sua attuale formulazione.
Innanzitutto i siti di e-commerce dovranno indicare in maniera chiara nella loro pagina di benvenuto se esistono restrizioni alla consegna in determinati Stati membri, qualsiasi sia la natura di tali restrizioni, inclusi i mezzi di pagamento.
Peraltro, la nuova Direttiva prevede un vero e proprio diritto del consumatore a chiedere al professionista la consegna del bene in un altro Stato membro, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed il consumatore accetti di sostenere tutti i costi correlati.

Si allungano anche i tempi per esercitare il recesso.
Oggi il consumatore dispone di un termine di 10 giorni per recedere dal contratto concluso; qualora la proposta di Direttiva fosse approvata, tale termine salirà a 14 giorni, a decorrere dalla consegna della merce, ovvero in caso di più ordini effettuati con un solo click, dall’ultimo bene consegnato.
Pesanti le conseguenze nel caso in cui il professionista non informi adeguatamente il consumatore sulla possibilità di recedere dal contratto: in questo caso, il consumatore può esercitare il proprio diritto di recesso fino a un anno dopo la scadenza del termine ordinario di 14 giorni.
Si accorciano anche i tempi per il rimborso del pagamento ricevuto dal professionista, che passano dai 30 giorni dell’originaria formulazione della proposta agli attuali 14, sempre a decorrere dal momento in cui il professionista ha notizia del recesso.


Il rimborso comprende le spese di spedizione, fatta eccezione per quelle connesse a consegne rapide o comunque diverse dalla consegna standard.
Per scongiurare il rischio che il professionista si trovi a dover restituire il pagamento ricevuto prima ancora di aver ripreso in consegna la merce, è tuttavia prevista la possibilità di subordinare il rimborso alla prova, offerta dal consumatore, che i beni acquistati sono stati restituiti.

L’unico onere a carico del consumatore è proprio quello relativo alle spese di spedizione della merce da restituire al professionista; quest’ultimo, tuttavia, sarà costretto a sopportare anche tale costo qualora il valore delle merce superi l’importo di € 40,00.
La Direttiva interviene anche sulle modalità di conclusione dei contratti, prevedendo che i contratti conclusi mediante l’uso di internet non siano vincolanti per i consumatori qualora gli stessi non confermino di aver preso chiaramente visione del prezzo e di tutte le sue componenti.

Quelle sopra menzionate sono solo alcune delle disposizioni che potrebbero entrare in vigore qualora la proposta di Direttiva fosse approvata nella sua attuale formulazione.
Come si è già detto, quest’ultima è dovuta agli emendamenti inseriti dal Parlamento europeo, che ha accolto le istanze provenienti dal mondo delle associazioni di consumatori.
Non è pertanto escluso che a maggio, quando Consiglio e Parlamento torneranno a votare sulla proposta, il testo della Direttiva subisca ulteriori modifiche in grado di realizzare un più equo contemperamento degli interessi in gioco.

All’indomani dell’approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo, infatti, si è levato un coro di voci critiche dalle associazioni di categoria preoccupate dal fatto che i nuovi oneri posti a carico dei professionisti possano comportare un sensibile aumento dei costi ed il conseguente declino del commercio elettronico.
Il dibattito sul testo finale della Direttiva è quindi tutt’altro che chiuso: occorrerà tornarne a parlarne nei prossimi mesi.